(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 6 Speciale del 18 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Rifinanziamento di leggi regionali 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012.