(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  regione  Abruzzo  n.  6
                    Speciale del 18 gennaio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato; 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Rifinanziamento di leggi regionali 
 
    1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale  25
marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile  della  Regione  Abruzzo)  e'
autorizzato  il  rifinanziamento  delle  leggi   regionali   di   cui
all'allegata  Tabella  dei  rifinanziamenti  delle  leggi   regionali
"Allegato 1" per un  importo  pari  allo  stanziamento  iscritto  per
competenza e cassa  nei  corrispondenti  capitoli  con  la  legge  di
bilancio per l'esercizio finanziario 2012.